Famiglia in senso ampio significa “comunità formata da persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela, di affinità, che costituisce l’elemento fondante di ogni società”.
Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quella parte del diritto privato che disciplina i rapporti familiari, vale a dire i rapporti tra coniugi, di filiazione, di adozione, di parentela e affinità.
ATTIVITA’
Le attività di consulenza e assistenza legale fornite da un avvocato esperto di diritto di famiglia attengono alle problematiche che scaturiscono nei seguenti ambiti:

Matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico dal quale discendono effetti di natura sia personale che patrimoniale. Il Legislatore disciplina i profili in tema di validità ed effetti che ne derivano quali i diritti e doveri tra coniugi, gli effetti patrimoniali, gli effetti di diritto successorio. Il matrimonio è richiamato dall’art. 29 Cost. quale fondamento della famiglia legittima.
Forme di matrimonio:
- matrimonio civile interamente regolamentato dalle leggi italiane;
- matrimonio concordatario (a seguito del Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929) ossia il matrimonio religioso stipulato secondo le norme sancite dal diritto canonico, che in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile acquisisce effetti civili.
Patti prematrimoniali
I patti prematrimoniali sono degli accordi con i quali i futuri sposi regolamentano i loro rapporti personali e patrimoniali in caso di separazione o divorzio. Tali patti hanno tipicamente valore probatorio.
Unione civile
L’unione civile è la forma di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici. In Italia l’istituto giuridico dell’unione civile è regolato dalla legge n. 76/2016 nota come “Legge Cirinnà “.
Contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è un accordo con cui si definiscono le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali. L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Separazione coniugale
La separazione è una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Con la separazione il marito e la moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli, nonchè l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole. Non si scioglie il vincolo matrimoniale che può essere in qualsiasi momento nuovamente confermato con una riconciliazione.
La separazione, che può essere richiesta anche solo da un coniuge, è:
Separazione consensuale
- consensuale: quando i coniugi si accordano su tutte le condizioni della separazione. L’accordo viene redatto sottoforma di ricorso ovvero di accordo di negoziazione assistita.
Separazione giudiziale
- giudiziale: quando tra i coniugi non vi è accordo sugli aspetti relativi alla separazione. Le condizioni di separazione sono sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano ulteriori circostanze rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale è il dovere dei genitori di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, i propri figli.
Cessazione della convivenza
Quando il rapporto tra le coppie il cui legame non è fondato sul matrimonio si interrompe occorrerà risolvere questioni relative ai figli (equiparati ai figli nati all’interno del matrimonio), all’abitazione familiare e ai rapporti patrimoniali e personali della coppia.
Divorzio
Il divorzio è quel procedimento che ha come scopo quello di operare lo scioglimento o la cessazione degli effetti legali del matrimonio. Il giudice competente per materia è il tribunale ed è prevista la partecipazione necessaria del pubblico ministero. Legittimati ad agire sono solo i coniugi.
Il ricorso
Il procedimento inizia con ricorso e si articola in due fasi: quella davanti al presidente e quella davanti al collegio. Davanti al presidente devono comparire le parti personalmente; il presidente deve sentire i coniugi e tentarne la conciliazione; se la conciliazione non riesce, il presidente emette i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. Si passa perciò alla fase davanti al collegio, nell’ambito della quale la fase istruttoria viene delegata al giudice istruttore. Può essere pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento di matrimonio, mentre il procedimento prosegue per la determinazione dell’assegno di divorzio quando tra i coniugi la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostruita.
Caratteristiche
Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile mentre si parla di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Il divorzio può essere:
- congiunto: se i coniugi si accordano su tutte le condizioni del divorzio. Il divorzio è pronunciato, al termine del relativo procedimento, con una sentenza costitutiva che comporta, a far data dal giorno dell’annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, la definitiva perdita dello status di coniuge e il venir meno di tutti gli effetti del matrimonio, tra cui, in particolare, gli obblighi coniugali.
- contenzioso: se i coniugi non raggiungono un accordo sulle condizioni relative al divorzio, anche un solo coniuge può chiedere al Tribunale lo scioglimento del vincolo e la decisione viene rimessa al Tribunale, che deciderà in composizione collegiale con relativa sentenza.
Mantenimento dei figli
Il mantenimento dei figli è una modalità attraverso la quale ciascun genitore, non più unito all’altro, contribuisce alle spese necessarie alla vita dei propri figli, provvedendo direttamente a soddisfare i loro bisogni.
Assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è disposto dal Giudice ovvero previsto dalle parti come frutto di un accordo tra le stesse e consiste nel versamento di una somma periodica di denaro da parte di uno dei due coniugi.
Affidamento esclusivo e affidamento condiviso
Quando viene a mancare l’attiva di collaborazione dei genitori nell’elaborazione e nella realizzazione del progetto educativo comune occorre disciplinare il regime di affido ed il collocamento dei figli minori. La regola generale è quella dell’ affido condiviso, ovvero la ripartizione tendenzialmente paritaria tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, indipendentemente dalla permanenza dei figli con ciascun genitore.
Affidamento esclusivo
- L’affidamento esclusivo: è disposto solo quando l’affidamento all’altro coniuge è contrario all’interesse del minore. Se il figlio viene affidato in via esclusiva ad un genitore, questi potrà prendere, oltre alle decisioni ordinarie, anche quelle straordinarie (es. effettuare determinate spese “straordinarie” nell’interesse del minore). L’affidamento esclusivo, non esclude, però, l’altro genitore dalla responsabilità condivisa relativamente alle decisioni di maggiore interesse, tra cui ad esempio la salute.
Affidamento esclusivo rafforzato
- L’affidamento esclusivo rafforzato: è quel tipo di affidamento che concentra tutto l’esercizio della responsabilità genitoriale su un solo genitore e demanda anche le decisioni di maggiore interesse al genitore affidatario rimanendo in capo all’altro genitore il diritto di controllo senza alcun potere decisionale sul figlio.
Collocamento dei figli minori
Per collocamento dei figli minori si intende il tempo di permanenza degli stessi presso i genitori a seguito della separazione/divorzio degli stessi. Il collocamento si distingue in:
- collocamento prevalente: quando i figli minori vengono collocati prevalentemente presso un genitore e viene riconosciuto all’altro genitore un diritto di visita, più o meno ampio.
- collocamento alternato: si intende la gestione dell’affido condiviso con permanenza paritetica dei figli presso entrambi i genitori.
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinchè il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo “status” di figlio naturale riconosciuto.
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
E’ una dichiarazione unilaterale con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita.
Consulenza legale diritto di famiglia
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