Vai al contenuto
Home » Notizie Legali » Art. 291, comma 1, c.c. – Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando.

Art. 291, comma 1, c.c. – Limite inderogabile rappresentato dalla differenza di età pari a 18 anni tra adottante e adottando.

In merito all’adozione dei maggiorenni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre – nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli – l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando,

Adozione di persone maggiorenni

È stato osservato che l’adozione di persone maggiorenni non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.

Tali profili sono funzionali a formalizzare legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo.

In tale contesto il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette “famiglie ricomposte” (in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare) per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata.

Interessi coinvolti

La Corte individua il punto di equilibrio nell’accertamento rimesso al giudice che, con indagine da compiere caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve provvedere ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano una deroga nel caso in cui la riduzione del divario risulti “esigua”.

Con riferimento alla nozione di esiguità viene precisato che la stessa “rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato”.

Corte Suprema di Cassazione – Sentenze

Diritto di famiglia

Consulenza legale online

Rif. Leg. art. 291 cod. civ.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024.