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Affrancazione e presupposti per la rimozione del vincolo.

Approfondimento giuridico. Diritto Immobiliare. Consulenza legale. Foro di Roma.

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 95 del 12 maggio 2017 sono stati modificati i presupposti per le rimozioni del vincolo in ordine alle procedure di affrancazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP. Inizialmente la Giunta del comune di Roma con delibera n. 13/2016, al fine di consentire la definizione e l’avvio delle procedure di affrancazione, ha previsto che “per poter procedere a rimuovere il vincolo del prezzo massimo di cessione occorre che non sussistano posizioni debitorie in ordine al pagamento del costo di esproprio, nella misura determinata da Roma Capitale”.

La delibera 95/2017 ha previsto, conseguentemente, che gli aventi titolo potranno in ogni caso avvalersi delle procedure di affrancazione, di cui all’art.5, comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge n.106 del 12/7/2011, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto conguaglio, ai sensi del sopraindicato art. 3 della stipulanda convenzione integrativa.