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Collocare in ferie forzate il lavoratore è illegittimo.

Approfondimento giuridico. Diritto del Lavoro. Consulenza legale. Foro di Roma

La Cassazione, con ordinanza n. 24977/2022, ha ribadito che collocare forzatamente in ferie un lavoratore (nel caso specifico prima del periodo di Cassa Integrazione) è illegittimo. La Suprema Corte ha infatti stabilito che “il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione (cfr. Cass.11/02/2000 n. 1557 e Cass 12/06/2001 n. 7951).

L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca ( al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali) i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.

Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. n. 7951 del 2001 cit.).

Si tratta di principio che risponde ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità. Quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche).

Peraltro, nel caso in esame è stato anche accertato che il collocamento forzoso in ferie dei lavoratori era stato disposto con una modalità del tutto peculiare (due, quattro o otto ore giornaliere durante il periodo di collocamento in CIGS), di cui gli stessi sono stati resi edotti peraltro solo successivamente al godimento e dalla consultazione delle buste paga. Si tratta all’evidenza di modalità di comunicazione che si pone in contrasto con l’oggettivo conseguimento della finalità cui le ferie sono intrinsecamente preordinate (il ristoro delle energie psicofisiche).”

Rif. Cassazione n. 24977/2022