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Furto e il vantaggio anche di natura non patrimoniale

Le Sezioni Unite penali, con sentenza numero 41570/2023, hanno affermato che, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.

Delitto di furto

«La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è stata formulata nei seguenti termini: «Se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale»

Secondo il primo, maggioritario orientamento, la nozione di profitto non si identifica necessariamente con un’utilità patrimoniale alla quale tenda l’agente: in altri termini, in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non richiede la volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.

Natura esclusivamente personale e non economica

Nel quadro di tale cornice si è ritenuto che il fine di trarre profitto dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica nell’intenzione di conseguire una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica. Il fine può ben consistere nell’appropriarsi per un periodo apprezzabile di tempo della cosa mobile altrui, anche se solo a scopo emulativo. La limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche priverebbe di tutela
penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura “mobile” di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione.

Di contro, l’orientamento minoritario espresso da alcune pronunce della Corte in epoca più recente è favorevole invece a circoscrivere la nozione di profitto.
Si è osservato che il fine di profitto integrante il dolo specifico del reato deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico – patrimoniale.

In definitiva, l’orientamento minoritario, ritiene che, allo scopo di preservare la funzione delimitatrice della tipicità, assegnata al dolo specifico, quale requisito di fattispecie, dalla teoria generale del reato, occorre che nel delitto di furto esso s’identifichi nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale.

Ritengono le Sezioni Unite di aderire al primo orientamento sopra indicato.

Sentenza Numero: 41570, deposito del 12 ottobre 2023

Diritto penale

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