La Cassazione, con Sentenza n.21389 del 24/10/2016, afferma che “è insussistente la responsabilità del datore nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione correttamente calibrati in considerazione dell’intervento da effettuare … nonché ad impartire specifiche istruzioni sull’uso degli stessi e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità”.
La Corte territoriale, con valutazione di merito di apprezzamento delle risultanze processuali, ha accertato che il lavoratore, che aveva subito l’infortunio nel corso dell’operazione di taglio di un ramo pericolante, era stato istruito dai suoi superiori – in occasione di apposita riunione – sulle modalità di svolgimento dell’operazione (tramite “sky work” comunale, munito di cestello elevatore), da effettuarsi …. . Ha, poi, aggiunto che la segnalazione della pericolosità dell’albero era pervenuta dalla Polizia municipale …. e che nel corso della riunione … erano state specificamente concordate le modalità di taglio del ramo pericolante, circostanze che facevano ritenere abnorme ed imprevedibile l’iniziativa autonoma del …. di procedere – in attesa dell’arrivo del veicolo comunale munito di cestello elevatore – mediante l’uso della scala, anche a fronte di una segnalazione di pericolosità risalente nel tempo che non connotava, quindi, l’intervento di particolare urgenza.
Riferimenti normativi:
Art. 2087 c.c. – Art. 386, DPR 547/1955 – Art. 10 DPR 164/1956
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. 12562/2010 – Cass. 8861/2013 – Cass. 536/2013
