La Corte di Cassazione ha confermato con l’ordinanza n. 477/2023 il principio enunciato dalle Sezioni Unite che l’assegno di mantenimento può essere revocato. In questo caso, il beneficiario deve restituire le somme già percepite mediante la revoca dell’assegno di mantenimento.
Regola generale della condictio indebiti
Nella citata sentenza la Corte ha ribadito come “le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 32914/2022, hanno affermato che: in tema di assegno di mantenimento, separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:
- ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia,
- ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.“
Nel caso specifico la Corte ha evidenziato “l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno di mantenimento, avendo già il Tribunale evidenziato che l’ex coniuge svolgeva stabile e proficua attività lavorativa professionale da diversi anni e possedeva un cospicuo patrimonio immobiliare.
Pertanto, è da escludere che vi sia stata una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia sulla debenza dell’assegno.” In base a ciò ha disposto la retroattività della revoca dell’assegno di mantenimento della controricorrente, con obbligo di restituzione delle somme incassate da quest’ultima, ex art. 2033, c.c., a decorrere dalla data della domanda di ripetizione dell’indebito.
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